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Il fenomeno della falsificazione in campo numismatico

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La falsificazione per frodare la circolazione

Il problema della falsificazione delle monete e banconote è particolarmente diffuso sia in Europa che negli Stati Uniti e nel resto del Mondo. Fin dall'antichità, da quando la moneta ha sostituito il baratto, sono state prodotte e messe in circolazione monete false. Il problema si è poi riproposto fino ai giorni nostri anche per le banconote e per gli altri mezzi di pagamento quali ad esempio le carte di credito. Il contrasto di questa pratica esiste in tutte le legislazioni ed in molti paesi esistono nuclei di polizia specificatamente impegnati nella repressione del fenomeno. Basta citare per gli USA il Secret Service e per l'Italia il Nucleo Speciale Polizia Valutaria - GAM della Guardia di Finanza. Le monete e le banconote false non più in circolazione sono anch'esse divenute oggetti di studio e di collezionismo poiché anche loro, nel loro particolare contesto, rivestono molteplici interessi.

In Italia tale reato è contemplato dal Codice Penale tra i delitti contro la fede pubblica ed in particolare negli articoli 453 e seguenti: Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate. E' punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da lire un milione a sei milioni; 1) chiunque contraffa' monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori; 2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore; 3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate; 4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.

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La falsificazione per frodare il mercato antiquario

Merita un discorso diverso la falsificazione volta alle monete e banconote da collezione. Anche in questo caso la falsificazione inizia già nel periodo rinascimentale insieme alla nascita del collezionismo numismatico propriamente detto. Quindi al fine di completare le collezioni con i "pezzi mancanti" venivano create ad arte falsi. Questa è storia passata, oggi il fenomeno ha assunto una connotazione più criminale ed anche la qualità delle falsificazione è molto aumentata tanto da dover rivolgersi ad un esperto per discernere il vero dal falso. I falsi antichi, ad esempio prodotti nel Rinascimento, sono oggi divenuti documenti di quel periodo e dunque interessanti; gli altri sono soltanto delle pericolose imitazioni che possono trasformarsi in oggetti di truffa nelle compravendite se proposti in buona fede come genuini.

In Italia tale reato è compreso tra i delitti contro il patrimonio mediante frode e contemplato dall''aticolo 640 Truffa "Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a se' o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire centomila a due milioni. La pena e' della reclusione da uno a cinque anni e della multa da lire seicentomila a tre milioni: 1) se il fatto e' commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare; 2) se il fatto e' commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorita'. Il delitto e' punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante".

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L'alterazione di esemplari per renderli più appetibili sul mercato del collezionismo

La grande attenzione alle collezioni numismatiche ha sviluppato un fenomeno di alterazione di esemplari originali per migliorarli e quindi renderli più appetibili nel mercato antiquario. Oggi, però, il mondo dei collezionisti rifugge da tali alterazioni, pur valutandole ognuna in modo diverso. Quindi la rimozione di un appiccagnolo, la chiusura di fori, la levigatura dei fondi di una moneta, l'apposizione di una patina artificiale, la ricostruzione della capigliatura di un ritratto consunto per mezzo del bulino, l'alterazione delle leggende sono oggetto di contestazione negli scambi se non manifestamente indicati. La verifica dell'eventuale presenza di tali alterazioni sono spesso materia di perizia.

Anche questo aspetto è regolato nella legge italiana dall'articolo 640 Truffa "Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a se' o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire centomila a due milioni. La pena e' della reclusione da uno a cinque anni e della multa da lire seicentomila a tre milioni: 1) se il fatto e' commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare; 2) se il fatto e' commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorita'. Il delitto e' punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante".

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Le invenzioni

Sia nel passato che nei giorni nostri, il falsario si esprime anche creando dei tipi inesistenti o variando tipi reali quasi sempre per truffare il collezionista credulone. A titolo d'esempio citiamo il caso del falsario che all'immissione nella circolazione dell'euro nel 2002 produsse una banconota da 300 euro che non corrispondeva a nessun biglietto realmente emesso, ma che poteva "passare" poiché non tutti conoscevano i tagli della nuova divisa. In alcuni casi però tali creazioni sono ben architettate e non vanno sottovalutate.

A seconda che si tratti di monete aventi corso legale o meno si incorre negli articoli 453 e seguenti del Codice Penale: Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate. E' punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da lire un milione a sei milioni; 1) chiunque contraffa' monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori; 2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore; 3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate; 4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate oppure nella Truffa contemplata nell'articolo 640: Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a se' o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire centomila a due milioni. La pena e' della reclusione da uno a cinque anni e della multa da lire seicentomila a tre milioni: 1) se il fatto e' commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare; 2) se il fatto e' commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorita'. Il delitto e' punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso  precedente o un'altra circostanza aggravante.

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La falsificazione delle certificazioni

Il mercato antiquario si "difende" dalle falsificazioni per mezzo delle certificazioni degli esperti numismatici, che certificano l'autenticità e lo stato di conservazione dei vari esemplari. L'attenzione del falsario si rivolge dunque anche ai certificati stessi, creando falsi certificati oppure sostituendo abilmente una moneta già certificata. Per contrastare questa pratica si è provveduto a mettere in linea la moneta certificata con le relative immagini ad alta risoluzione per permettere la verifica della bontà della certificazione.

In questo caso oltre al reato di Truffa contemplata nell'articolo 640: "Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a se' o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire centomila a due milioni. La pena e' della reclusione da uno a cinque anni e della multa da lire seicentomila a tre milioni: 1) se il fatto e' commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare; 2) se il fatto e' commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorita'. Il delitto e' punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante", si aggiunge quello della falsità in atti articolo 485 Falsità in scrittura privata: "Chiunque, al fine di procurare a se' o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa, o altera una scrittura privata vera, e' punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si considerano alterazioni anche le aggiunte falsamente apposte a una scrittura vera, dopo che questa fu definitivamente formata".

Ciascuna espressione di ogni individuo è differente e personale, secondo la logica del proprio pensiero. Una grande quantità di produzioni intellettuali, in modo particolare in internet, vengono messe gratuitamente a disposizione di tutti. Non va però dimenticato che ci sono gli obblighi morali e legali di rispettare la paternità delle creazioni e di non replicarle senza il consenso di chi le ha realizzate. Copyright Moruzzi Numismatica  © 1999-2022

 
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